La proprietà intellettuale: marchi, brevetti e diritto d’autore – parte I

cervello
14Mar, 2018

Spesso ci sentiamo chiedere “posso brevettare una canzone?” o “come brevetto il mio libro?”.

Sapersi muovere nel settore della proprietà intellettuale richiede un’esperienza specifica. Persino tra gli avvocati è difficile trovarne di davvero specializzati. Per non parlare del fatto che ce ne sono alcuni esperti soltanto di marchi, altri solo di brevetti, altri ancora esperti solo di musica o di arte.

Nessuno di noi può essere “tuttologo”. Del resto ci sembra normale andare dal medico di base e poi essere indirizzati da uno specialista. Per quale ragione non dovrebbe funzionare nello stesso modo con i legali?

Ciò che però andrebbe compreso, anche in questo settore, è che un po’ tutti dovremmo sapere che differenza c’è tra cuore, reni e polmoni. Insomma occorre quantomeno sapersi orientare.

Vuoi scoprire subito come proteggere il tuo lavoro?

In questo articolo faremo un po’ di chiarezza iniziale sul mondo della proprietà intellettuale. Cominciamo con una prima distinzione tra:

Diritto d’autore o copyright (dove il diritto nasce con la semplice creazione)

  • Opere creative (letteratura, musica, arti visive, fotografia, cinematografia, architettura, design con valore artistico)
  • Programmi per elaboratore (software)
  • Banche dati (database)

Proprietà industriale (dove il diritto richiede il deposito presso gli Uffici)

  • Marchi
  • Brevetti per invenzione
  • Modelli di utilità
  • Design depositato (disegni e modelli)

Come accennato, la proprietà industriale, di cui parliamo in quest’articolo, nasce generalmente con il deposito (con alcune eccezioni) ed ha una durata limitata da 5 a 25 anni a seconda del caso.

Il diritto d’autore invece nasce con la creazione dell’opera e la sua durata è pari – nella maggior parte dei casi – tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua scomparsa (almeno in Italia anche se la durata può variare a seconda di diversi fattori quali la tipologia di opera o il fatto che l’opera si pubblicata con uno pseudonimo…).

La prova della creazione

Sebbene sia facile riempirsi la bocca dicendo che il diritto d’autore nasca semplicemente con la creazione… tutt’altro è riuscire a provare di aver creato per primi quell’opera, cosi come di esserne gli autentici autori.

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In caso di conflitto tra opere simili è chiaro che l’autore che sarà in grado di provare di aver creato “per primo” l’opera sarà quello con migliori possibilità di successo.

Nella pratica però la prova della creazione è una “cosa complessa” anche se sarebbe davvero semplicissimo fornire questa prova ove si fosse in possesso di un “certificato di creazione” ottenuto a tempo debito. Proofy (leggi qui la nostra storia completa) nasce da questa semplice esigenza di certezza, a tutela della buona fede e a vantaggio di chi crea.

Si tratta di un servizio che consente di prendersi con semplicità cura delle proprie creazioni e alla portata di tutti.

Ma andiamo con ordine:

Diritto d’autore (o copyright)

Anche se nel linguaggio comune i due termini sono usati in maniera interscambiabile, essi fanno riferimento a contesti legislativi differenti.
Il Copyright è proprio della legislazione anglosassone (UK e USA principalmente) e regola tutta la parte di sfruttamento economico delle opere protette.

Il diritto d’autore fa invece parte della normativa Europea (UK escluso) e regola non solo i diritti economici (c.d. diritti patrimoniali) legati alle opere ma anche i diritti morali degli autori (es. essere riconosciuti come autori o scegliere di ritirare la propria opera dal commercio).

Fatta questa distinzione anche noi abbiamo scelto di usare il termine copyright in alcuni casi (es. in fondo al nostro sito web) per semplificare la comunicazione.

Cosa è protetto dal copyright

Sono protette dal diritto d’autore tutte le opere:

  • Nuove
  • Creative
  • Espresse in forma tangibile (non importa il mezzo)

Le opere devono quindi essere nuove e non già viste in precedenza, in caso di opere derivate da altre è necessario avere l’autorizzazione dell’autore (e/o dei proprietari del copyright) oppure che l’opera presenti un carattere di originalità tale da essere considerata comunque nuova.

Il secondo elemento è che siano creative. La creatività viene valutata specialmente in opere quali le fotografie. Nel caso della fotografia, affichè sia tutelata per la massima durata dal diritto d’autore, è necessario sia opera fotografica e non mera fotografia o, in altre parole, mera riproduzione di un oggetto.

Espresse in forma tangibile significa che non basta che siano idee o bozze di concept. Non basta l’idea di una storia per proteggerla ma serve che sia scritta in un libro, narrata in un video o con una registrazione. Non basta avere l’idea di un software per proteggerlo serve il codice scritto (o i disegni dell’interfaccia tutelabili come design).

Categorie di opere protette

Rientrano tra le opere protette dal diritto d’autore (a patto che rispettino i requisiti sopra riportati di novità, creatività ed espressione in forma tangibile):

  • opere letterarie: libri, storie, poesie ma anche testi teatrali e sceneggiature cinematografiche, articoli, post di un blog ecc.;
  • le opere e le composizioni musicali: questo è il caso più frequente in cui troviamo 
la collaborazione di più autori. Possiamo infatti distinguere ad esempio tra testo di una canzone, composizione musicale, ma anche arrangiamento e interprete;
  • le opere coreografiche;
  • le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno;
  • i disegni e le opere dell’architettura;
  • le opere dell’arte cinematografica;
  • le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia (ovvero fotografia senza carattere artistico, pensiamo ad esempio a molte foto di reportage o a quelle per cataloghi). La fotografia semplice è comunque protetta ma con modalità e durata differenti;
  • programmi per elaboratore, meglio noti come software nella nostra legislazione sono tutelati dal diritto d’autore, in quella inglese/americana sono brevettabili. Vedi nella sezione dedicata ai brevetti della seconda parte di questo articolo i casi particolari;
  • banche di dati: chi ha creato un database conosce il duro lavoro di raccolta, verifica e aggiornamento delle informazioni. Anche nei casi in cui si tratta di informazioni pubblicamente disponibili viene protetto il lavoro di aggregazione e organizzazione della banca dati unitaria;
  • Le opere del disegno industriale (design) che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Il caso del design è molto particolare e cambia molto nelle diverse legislazioni. In Italia si situa tra il diritto d’autore e la proprietà industriale. Di fatto, escludendo i pochi casi di designer già affermati, la tutela del design passa prima dalla proprietà industriale e solo successivamente dal diritto d’autore. Per approfondire il tema del design leggi la nostra intervista all’avv. Arlo Canella.

Quale data devo usare per il Copyright

La data da usare è quella della prima creazione. In alcuni casi può capitare che le opere siano modificate o aggiornate. Il caso più conosciuto e comune è quello di un sito web. In tal caso vanno indicate entrambe le date: quella del contenuto più vecchio e quella del contenuto più recente (es. Copyright nome autore/società 2013-2018)

E ricordati che è sempre meglio poter provare quando un contenuto è stato creato.

© Copyright 2018… ovvero la dichiarazione del Copyright.

Ci riferiamo alla scritta “Copyright di nome autore/proprietario copyright” seguita dall’anno (scelto come da indicazioni del paragrafo precedente).
In molti paesi non è obbligatoria ma indicarla è sempre una buona idea.
La dichiarazione del copyright ha una funzione educativa, serve a ricordare alle persone che non possono usare liberamente quei contenuti.
Un passo ulteriore è quello di indicare, usando le licenze Creative Commons, se, come, e a quali condizioni l’opera possa essere utilizzata o riprodotta.

Come incassare i propri diritti d’autore.

Ci sono diversi casi di incasso dei diritti d’autore, vediamo i principali:

I diritti d’autore possono essere incassati da un organismo di gestione collettiva – OGC (es. SIAE) in questo caso l’autore si iscrive e deposita i propri lavori. Sarà poi l’OGC a riscuotere le royalties per l’autore, calcolare le sue spettanze e liquidargliele periodicamente.

I diritti d’autore possono essere dovuti anche in caso di accordi tra privati (es. un creativo che cede l’utilizzo di un disegno per una campagna pubblicitaria). In quel caso vi sarà un accordo (meglio se un contratto scritto) e l’autore verrà pagato in base alle  note royalties Con le note royalties si cede il copyright a determinate condizioni concordate  e si viene pagati una tantum o in base alle vendite. Per fare le note royalties non è obbligatorio avere la partita IVA ma bisogna seguire una serie di accorgimenti che troverete spiegati (con anche dei file di esempio) in questo articolo.

Esistono poi, per audio e audiovisivi, i  diritti connessi come ad esempio il diritto di comunicazione al pubblico (ex diritto di diffusione) e il diritto di copia privata per uso personale. I diritti connessi vengono riscossi per interpreti ed esecutori. Questi diritti vengono raccolti da collecting come NUOVO IMAIE per la musica e gli audiovisivi.

Continua a leggere la seconda parte dell’articolo sulla proprietà intellettuale che tratta della proprietà industriale.

24 Comments

  • Luigi Morelli 30 Aprile 2018 @ 12:16

    Articolo decisamente interessante, che sfronda l’argomento da numerosi dubbi e consente una definizione univoca e diretta dei concetti trattati.
    Mi permetto tuttavia di esprimere un dubbio costruttivo sulla definizione da Voi data a “software”: secondo la Vostra accezione, due programmi di contabilità generale che seguano pedissequamente i teoremi del Diritto Commerciale (fornendo output semanticamente identico ad un input uguale) sono identici, e per tale ragione uno dei produttori deve necessariamente pagare i diritti all’altro? Oppure viene brevettato l’algoritmo?
    Lo chiedo perché a questo punto, cambiando posizione (o finanche il nome) ad una sola variabile, avremmo algoritmi differenti?
    E come la mettiamo con il secondo Teorema di Goedel, per il quale in un sistema logico [tipografico] coerente e non contraddittorio esiste sempre un teorema vero na non dimostrabile all’interno del sistema stesso? Secondo tale teorema, non esiste la possibiità di determinare come definitivamente “vero” (qui conaccezione di “unico” e “funzionante”) un algoritmo qualsiasi: come fare allora per “brevettarlo”?

    • Valentina Panizza 14 Maggio 2018 @ 18:54

      Buongiorno Luigi,
      nella legislazione europea il software non è brevettabile se non in casi particolari (in quella USA sì) quello che è protetto dal diritto d’autore è il codice di programmazione con cui è creato. Se si scrive un codice diverso e si ottiene la stessa funzione non si devono pagare royalties. Potrebbero esserci però altri elementi tutelabili (es. interfaccia grafica).
      Ci addentriamo però in un argomento complesso che richiederebbe un articolo separato e non può esaurirsi in una risposta breve.

  • Fabio 6 Giugno 2018 @ 12:25

    Sono titolare di uno studio grafico. La creazione di loghi e una delle richieste più frequenti. Una domanda quindi sui diritti di utilizzo dei loghi.
    Il committente dal momento che paga e riceve il progetto del logo ne acquisisce tutti i diritti oppure l’autore ne è ancora titolare e sarà necessario un accordo scritto (economico) per la loro cessione totale o parziale al committente?
    Può accadere che un logo per un prodotto o per un’azienda da una diffusione locale passi ad una diffusione nazionale o mondiale. Se non vi sono accordi scritti l’autore può richiedere delle royalties o un adeguato riconoscimento economico per la maggiore diffusione del logo rispetto al progetto iniziale.
    Questo per tutelare me anche il cliente per una maggiore trasparenza in fase di accordi preliminari.
    Grazie

    • Valentina Panizza 12 Giugno 2018 @ 18:46

      Buongiorno Fabio, quando si viene pagati per la realizzazione di un logo (o di altri progetti creativi) se ne cedono i diritti patrimoniali (di sfruttamento economico) al committente.
      Eventuali limitazioni (es. uso solamente nazionale) possono essere regolate a livello contrattuale ma difficilmente, senza forma scritta dell’accordo, è possibile provare che i diritti ceduti erano limitati e in che termini. Ogni situazione andrebbe poi analizzata caso per caso.

  • Chiara 2 Settembre 2019 @ 0:17

    Buongiorno, non so se risponderà ancora dopo tuto questo tempo; ci provo:
    in caso di elaborazione di un “Funnel” di marketing posso chiedere un pagamento secondo la modalità di cessione dei diritti d’autore solamente per i diritti economici? (come fa un’artista, o un giornalista?)
    il ragionamento è che si tratta di una strategia esplicata tramite una mappa visiva concettuale, totalmente elaborata da me e dai miei studi.. quindi
    “novità” “creatività” ” tangibilità”
    che dice, è possibile? o no e dobbiamo per forza fare un contratto di consulenza?
    grazie

    • Valentina Panizza 13 Settembre 2019 @ 12:16

      Buongiorno Chiara,
      lasciando da parte gli elementi di “novità” “creatività” e “tangibilità” la questione principale è un’altra.
      Il lavoro è stato eseguito su commissione e “su misura” per il cliente quindi di fatto si tratta di una consulenza.
      Diverso è per le opere che nascono senza un “cliente” e di cui poi vengono ceduti i diritti d’autore.
      Quindi di fatto questa è una vera e propria consulenza.
      Buona giornata

  • Salvatore 23 Aprile 2020 @ 3:34

    Salve, è possibile registrare una raccolta di testi di canzoni oppure di poesie, o vanno registrare singolarmente?
    Grazie mille.

    • Valentina Panizza 23 Aprile 2020 @ 8:50

      Buongiorno Salvatore,
      certo è possibile depositare anche raccolte di testi di canzoni e/o poesie.
      Si può caricare un word (o ancora meglio un pdf) con la propria raccolta.

  • Marco 3 Luglio 2020 @ 16:42

    Salve volevo fare una domanda, mio papà fa parte di una società al 50 e 50 con suo fratello, ora stanno facendo lo scioglimento della società ed ognuno per la propria strada, nel loro ufficio usano un gestionale creato da mio papà in 30 anni di lavoro con il programma filemaker, sono più di 120 applicativi collegati tra loro creati interamente da mio padre, noi non vogliamo lasciare questi applicativi l’altro socio ma tenerli noi come proprietà intellettuale, creata e pensata da mio papà per la società. è possibile tutelarsi e fare in modo di non condividerlo con l’altro socio? grazie in anticipo

    • Valentina Panizza 3 Luglio 2020 @ 16:48

      Buongiorno Marco,
      è necessario analizzare più nel dettaglio la situazione per poter dare una risposta, ci contatti in privato su info@proofy.co

  • Angela Ruia 17 Luglio 2020 @ 19:58

    Buongiorno, ho scritto unn romanzo e sto per inviarlo ad alcune case editrici. Come posso tutelare la proprietà del manoscritto? Grazie

  • Francesca Paiella 15 Ottobre 2020 @ 13:15

    Buongiorno,

    sono una Formatrice ed elaboro proposte formative con una metodologia multidisciplinare ed esperienziale, quindi slegata dai tradizionali canoni della formazione in aula e aziendale. So che non può essere considerata un opera, ma avrei bisogno di sapere se esiste qualche possibilità di proteggere l’ideazione dei miei percorsi formativi. Una sorta di “diritto di ideazione” che posso far valere sulle società di formazione che potrebbero acquisire e replicare il mio metodo senza una mia autorizzazione?

    grazie

    Francesca

    • Valentina Panizza 12 Novembre 2020 @ 12:30

      Buongiorno Francesca,
      la tutela del format è un tema caldo. In Italia non è possibile proteggere una creazione in quanto Format (a meno che non si tratti di un format televisivo) ma è possibile proteggere molti elementi che fanno parte integrante del format.
      Ne parliamo al nostro evento gratuito “Come difendere un’idea innovativa” al link di seguito trovi le prossime date:
      https://www.proofy.co/event/come-difendere-idea-innovativa/

  • Damiano Russo 9 Novembre 2020 @ 15:22

    Ciao, mi piacerebbe porgere un quesito: se dovessi scrivere un’opera intitolata “la prova del 9”, composta da 9 racconti, e successivamente un’altro autore dovesse intitolare una opera differente nel contenuto (diversa trama dei racconti) ma intitolata e strutturata (identico numero dei racconti) allo stesso modo, ci troveremmo di fronte ad un caso punibile di violazione del diritto d’autore? Grazie.

    • Valentina Panizza 12 Novembre 2020 @ 12:26

      Buongiorno Damiano,
      innanzitutto: il titolo è originale?
      Con una breve ricerca si può verificare se altri hanno già usato in passato “La prova del nove” come titolo per un libro e di che tipo.
      Se il contenuto dei racconti è differente (e quindi ovviamente non viola nessun diritto d’autore) cosa vorresti tutelare?
      Il numero di racconti presente? Questa parte certamente non è coperta da diritto d’autore.
      Per approfondire l’argomento e fare più chiarezza ti invito al nostro evento gratuito “Come difendere un’idea innovativa” al link di seguito trovi le prossime date:
      https://www.proofy.co/event/come-difendere-idea-innovativa/

  • Francesco 14 Dicembre 2020 @ 8:35

    Salve, articolo molto interessante. Ho un dubbio che mi perseguita da tempo e che sembra non avere soluzione, almeno fino ad ora. Può una persona utilizzare una foto di un’opera d’arte, sia essa quadro o scultura, o l’immagine di un film, modificandola a proprio piacimento, con software di editing digitali, fino a renderla quasi irriconoscibile dall’originale, per scopi commerciali? Esempio: immagine poster film ampiamente modificata e utilizzata come grafica per il brand X di felpe. Molti brand lo fanno e apparentemente sembra essere legale, ma non riesco a capirne le dinamiche ed i limiti. La ringrazio

    • Valentina Panizza 14 Dicembre 2020 @ 17:26

      Buongiorno Francesco,
      in linea generale per ogni opera bisogna verificare a chi appartengano i diritti d’autore. Nel caso dei film generalmente appartengono al produttore cinematografico e chi realizza oggetti o capi di abbigliamento legati al film ha un accordo per l’utilizzazione delle immagini in oggetto.
      Per quanto riguarda immagini modificate “fino a renderle quasi irriconoscibili” bisognerebbe valutare i casi perché non è possibile dare una risposta univoca e non escludo che anche in quei casi ci siano accordi in merito, dipende anche dal tipo di modifiche.
      Parliamo di diritto delle immagini nel nostro evento “Corso essenziale sul diritto delle immagini” qui le prossime date: https://www.proofy.co/event/corso-essenziale-diritto-delle-immagini/

  • Alessio Napoli 6 Febbraio 2021 @ 8:24

    Buongiorno, tempo fa feci registrare dei marchi, relativi a delle ricette da me inventate a nome di una società di un mio conoscente, per motivi logistici e di produzione. Questa società produceva i beni e li rivendeva al sottoscritto (ed esclusivamente allo stesso). So che ho sbagliato in quanto non ho prove del mio diritto, ma nei prossimi giorni firmeremo un contratto di società al 50% con questa persona (ormai amica) che, subito dopo, con contratto di cessione del marchio, mi cederà i marchi che ha registrato. Volevo sapere se esiste un modo tale per cui, nelle premesse dell’accordo, io possa far risultare che il bene è sempre stato mio, e che la società ha solo registrato per mio conto. E’ possibile o, come mi ha riferito il mio legale, la proprietà nasce con la registrazione e, quindi, prima della cessione, non c’è alcun modo per tutelarmi?
    Grazie in anticipo anche per l’articolo interessantissimo

    • Valentina Panizza 6 Febbraio 2021 @ 14:44

      Buongiorno Alessio,
      il caso andrebbe analizzato nel dettaglio.
      Certamente se il marchio è stato registrato dalla società i diritti sono loro.
      Non solo, sarebbe da valutare bene come e a quali condizioni avverrà la cessione del marchio e con quale finalità perché in caso di controlli successivi potrebbero anche esserci contestazioni.
      Tuttavia non è possibile rispondere in maniera completa senza valutare il caso specifico con un esperto.

      • Alessio Napoli 6 Febbraio 2021 @ 20:14

        Ah, non sapevo fosse necessario indicare una finalità per la cessione! L’unica modifica sarà anagrafica e la cessione sarà totale, per il pubblico non cambierà assolutamente nulla

  • Alessandro 9 Novembre 2021 @ 10:02

    Buongiorno ho un quesito da proporvi

    Se un grafico X effettua un marchio con scritto “Pomodoro” con grafica dei prati, e il committente fa fare ad un altro grafico Y un marchio con scrito “PomodoroO” con grafica del cielo, il grafico X (il primo) ha il diritto d’autore sul marchio finale ovvero “PomodoroO”?

    Si puo’ avvalere di tale diritto?
    Grazie

    • Valentina Panizza 9 Novembre 2021 @ 18:24

      Buongiorno Alessandro,
      andrebbero analizzati i loghi, per le informazioni generali hai già letto il nostro articolo sulla tutela del logo? https://www.proofy.co/come-ottenere-copyright-logo/
      Ti consiglio anche il nostro webinar gratuito dedicato alla creazione dei marchi e alla loro tutela https://www.proofy.co/event/corso-sul-naming-e-sulla-protezione-dei-marchi/

      A presto

      • Alessandro 9 Novembre 2021 @ 18:29

        I loghi sono completamente diversi, uno raffigura una testa di pomodoro con grafica dei prati, l’altra una cassetta di pomodorOO con grafica del cielo ( facendo riferimento all’esempio). Cosa ne pensi Valentina?
        Guardo subito i link grazie!

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